Ancora bocciature dall’UE sulla gestione dei rifiuti di Napoli

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L’Italia non ha diritto ai contributi  FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), ed i rimborsi richiesti per la gestione dei rifiuti in Campania non possono essere erogati.

Questo è quanto ha deciso il Tribunale dell’Unione Europea che, con la sentenza 19 aprile 2013 T-99/09 T-308/09, ha confermato la decisione della Commissione Europea che, nel 2008, aveva bloccato preventivamente – in pendenza del procedimento di infrazione in corso – i versamenti dei contributi dovuti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Con la sentenza in questione (appellabile alla Corte di Giustizia entro due mesi dalla notifica), la giustizia della UE (di primo grado) respinge lo sblocco dei fondi europei (FESR) che erano destinati al finanziamento del piano operativo Campania (PO Campania), riguardante lo smaltimento rifiuti dal 1999 fino al 31.12.2008 e molte operazioni connesse alla costituzione del nuovo sistema regionale (i.e.: realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale, e dell’attivazione di Ambiti Territoriali Ottimali – c.d. ATO di cui al Codice dell’Ambiente, e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti, importantissimo strumento di sostegno ai Comuni per la gestione del sistema di raccolta differenziata, ed alle imprese per l’adeguamento degli impianti di recupero della materia derivata e per l’attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive).

Tale pronuncia costituisce l’ultimo tassello (per adesso) della esecrabile vicenda fatta oggetto della procedura di infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione Europea contro l’Italia per le numerose violazioni della direttiva sui rifiuti (Direttiva n. 2006/12/CE), poi terminata con la constatazione dell’inadempimento e la condanna della Repubblica italiana, da parte della Corte di Giustizia nel 2010 (sentenza della Corte 4.3.2010 in C-297/08), per non aver garantito che, in Campania, i rifiuti fossero smaltiti senza pericolo per la salute e senza pregiudizio per l’ambiente.

Durante la pendenza di detta procedura sanzionatoria, la Commissione, nel 2008, a margine, aveva esplicitamente avvertito le autorità italiane circa le contromisure sul finanziamento del PO Campania che intendeva prendere a causa dell’avvio del  procedimento d’infrazione, stabilendo di rifiutare provvisoriamente e preventivamente tutte le domande di rimborso delle spese del sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti della Campania che fossero pervenute dopo l’inadempimento dell’Italia alle norme europee sui rifiuti (dalla data cioè della entrata in vigore della predetta direttiva sui rifiuti: 17 maggio 2006), in applicazione dell’art. 32, paragrafo 3, 1° comma, del Regolamento n. 1260/99, recante norme generali sui fondi strutturali (che stabilisce, appunto, che i pagamenti sono subordinati alla assenza della decisione di avviare un procedimento di infrazione, da parte della Commissione Europea).

Con due ricorsi l’Italia ha contestato le decisioni della Commissione e chiesto al Tribunale di annullare il rifiuto dello sblocco dei fondi strutturali, sostenendo che, per giustificare tale rifiuto, l’oggetto specifico del procedimento di infrazione avrebbe dovuto coincidere perfettamente con le «operazioni» oggetto della domanda di pagamento dei finanziamenti. Tuttavia, nella sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza, il giudice europeo, rigettando le (fragili) tesi difensive della Repubblica Italiana, ha stabilito che per rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la Commissione dimostri, come nel caso concreto, che l’oggetto di un procedimento d’infrazione in corso sia direttamente collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni oggetto del finanziamento.

Con la decisione in commento, dunque, si conclude (almeno per ora) la vergognosa vicenda nazionale della gestione dei rifiuti in Campania, e viene legittimato l’operato della Commissione, la quale – non sbloccando i rimborsi destinati al cofinanziamento delle azioni della Regione Campania volte a migliorare e a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti – rifiuta alle casse nazionali le risorse finanziarie di copertura delle azioni intraprese per mettere in piedi il sistema campano e che, fino ad ora, ha dato luogo ad esborsi pari ad € 93.268.731,59, il cui 50% – vale a dire € 46.634.365,80 – doveva essere cofinanziato dai Fondi strutturali!

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